L'assemblea condominale
Funzioni. L’assemblea è il cuore decisionale del condominio, il luogo dove si prendono tutte le decisioni riguardanti la vita e gli spazi condominiali. Al suo interno si decide la nomina dell’amministratore e l’ammontare da corrispondergli per le sue prestazioni, si approva il preventivo per le spese dell’anno successivo e il rendiconto annuale dell’amministratore per l’anno appena conclusosi, e si valuta se è il caso di compiere interventi straordinari sull’edificio.
Maggioranza. Per essere valida l’assemblea deve avere la partecipazione di un numero di condomini pari al 75% sia di tutti i comproprietari che del valore di tutto l’edificio, mentre le decisioni prese al suo interno sono valide se votate dalla maggioranza degli intervenuti e se questi rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio. Se, però, non si può deliberare per mancanza di numero, allora si può convocare entro dieci giorni una seconda assemblea in cui basterà avere il voto di un terzo dei condomini purché questi detengano un terzo del valore dell’edificio. Questa riduzione, però non si applica mai alle decisioni più importanti che riguardano la vita condominiale, come la nomina e la revoca dell’amministratore, eventuali liti tra i condomini e lavori straordinari all’edificio di notevole entità economica.
Obbligatorietà. Le deliberazioni sono obbligatorie anche per i condomini che hanno votato contro, ma nel caso risultino contrarie al regolamento di condominio o a qualche legge è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla deliberazione. Per ogni riunione dell’assemblea, comunque, si redige un verbale che verrà conservato nell’apposito registro tenuto dall’amministratore.
Riforma. Secondo la nuova normativa, in attesa di approvazione alla camera, l’Assemblea può nominare un revisore o, nei condomini con più di 12 unità abitative, un comitato con funzioni di controllo per verificare la correttezza del rendiconto annuale stilato dall’amministratore. L’assemblea dà anche l’autorizzazione a compiere lavori che apportino sostanziali modifiche verificando che questi non pregiudichino la sicurezza e il godimento degli spazi degli altri condomini.
Per eventuali modifiche alle parti comuni, l’assemblea deve essere convocata tramite affissione negli spazi di maggior uso comune, come l’androne del palazzo, almeno trenta giorni prima della seduta e tramite raccomandata o e-mail contenente tutte le informazioni sulle parti oggetto della discussione almeno 20 giorni prima. Inoltre se una decisione dell’assemblea non viene eseguita, ogni singolo condomino può diffidare l’amministratore e dopo trenta giorni, se ancora non è stata realizzata, agire lui stesso affinché venga attuata. La nuova normativa vorrebbe anche assegnare al condominio la capacità giuridica così da renderlo un soggetto autonomo anche rispetto ai singoli comproprietari e renderne più semplice l’amministrazione riducendo i costi nel caso di dispute legali.
Per consultare il codice civile sul condominio: http://www.anaip.it/ArticolidelCodiceCivilepergliAmministratoridiCondominio.php?id_area=
Per approfondimenti sulla legge in esame alla Camera: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=16&id=519194
Per consultare il sito dell’A.N.A.I.P.: http://www.anaip.it
Per consultare il sito della Confedilizia. http://www.confedilizia.it/
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