Job. Il lavoro part - time
Il contratto part - time impegna a lavorare meno ore rispetto al tempo pieno e con opzioni di scelta orizzontale, verticale e misto, concordate con il datore di lavoro e specificate per iscritto nel contratto. In genere il tempo pieno è di 8 ore al giorno, ma può variare in base al contratto collettivo del lavoro. E’ orizzontale quando si lavora per poche ore tutti i giorni; è verticale quando si lavora a tempo pieno per pochi giorni a settimana, al mese o all’anno; è misto quando si lavora per poche ore e in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno. Il contratto, a termine o a tempo indeterminato, deve essere scritto e firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro; in caso contrario, l’assunzione si riterrà a tempo pieno facendone richiesta al giudice del lavoro. Deve specificare la sede di lavoro, la mansione da svolgere, la retribuzione e la distribuzione oraria orizzontale, verticale o mista. Un lavoratore può avere anche più contratti part - time, a patto che rispetti le comuni norme di fedeltà a ciascun datore di lavoro e i comuni obblighi di non concorrenza tra le varie attività che svolge. La distribuzione oraria non è fissa perché il part - time contempla il lavoro supplementare, il lavoro straordinario, la clausola flessibile e la clausola elastica.
Il lavoro supplementare è tipico del part - time orizzontale: può capitare che sulle poche ore lavorate tutti i giorni il datore di lavoro chieda qualche ora in più e non oltre l’orario del tempo pieno; in questo caso la retribuzione deve essere maggiorata. Il lavoro supplementare diventa lavoro straordinario se eccede non solo la distribuzione oraria orizzontale, ma anche quella del tempo pieno. In caso di part - time verticale e misto il lavoro supplementare è possibile su consenso del lavoratore e solo se le ore lavorative pattuite sono inferiori a quelle previste per il tempo pieno. Anche in questo caso la retribuzione è maggiorata.
Il lavoro straordinario è tipico del part - time verticale, misto e a termine: ferma restando la maggiorazione retributiva, il datore di lavoro può richiederlo senza formalità a patto che da contratto il lavoratore non superi le 250 ore di lavoro all’anno.
La clausola flessibile, che le parti possono concordare di inserire, permette al datore di lavoro di variare l’orario di lavoro, con preavviso di almeno 2 giorni, con accettazione da parte del lavoratore e maggiorazione della retribuzione. Il mancato consenso al lavoro supplementare, al lavoro straordinario o all’applicazione della clausola flessibile non costituisce giusta causa per il licenziamento del lavoratore.
La clausola elastica permette al lavoratore di aumentare le ore lavorative inizialmente pattuite.
Il lavoratore part - time ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri lavoratori e perciò ha diritto, in proporzione alle ore pattuite, allo stesso trattamento economico di chi nella stessa azienda è assunto con contratto a tempo indeterminato di pari livello, alle ferie, alla maternità, ai congedi parentali, all’indennità di disoccupazione, alle integrazioni salariali, ai diritti sindacali, al trattamento economico per infortunio sul lavoro e per malattia professionale, agli assegni per il nucleo familiare, all’indennità di mobilità o di cassa integrazione, a beneficiare delle norme a tutela della sicurezza e della salute e della formazione professionale organizzata dal datore di lavoro.
In periodi di crisi o di bassa produzione, l’azienda potrebbe chiedere al lavoratore di trasformare un preesistente contratto di lavoro a tempo pieno in part - time: ciò è possibile a patto che ci sia il consenso del lavoratore e che il nuovo contratto venga convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Può anche darsi che l’azienda decida di assumere personale a tempo pieno: in tal caso il lavoratore part - time ha diritto di precedenza se nel contratto è specificato o se proviene da un precedente contratto a tempo pieno.
Mariele Scifo-
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