aggiornato il 19/05/2012

Famiglia italiana

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Questa settimana il prezzo dei carburanti è diminuito. La media nazionale registrata è per la benzina € 1,811, per la benzina senza piombo € 1,917, per il diesel € 1,695, per il diesel senza piombo € 1,784, per il gpl € 0,833 e per il metano € 0,967.

Chi sono i consumatori?

Chi sono i consumatori?

Diciamo che il consumatore ad inizi del XIX forse si poneva il problema della propria tutela di acquisto, in quanto gli acquisti pur riguardando essenzialmente generi di prima necessità pur sempre si perfezionavano con il pagamento di una cifra a fronte di un qualcosa e pertanto si pretendeva che il bene acquistato, rispettasse le aspettative o le qualità intrinseche che lo avevano fatto scegliere  ( un vestito non si scucisse la prima volta indossato o un bene talvolta deperibile, non lo fosse già prima di essere consumato) ma non sapevano come attuarla. Man mano che l’industria produceva beni sempre più sofisticati (diciamo con maggior valore aggiunto) passando cioè da una lavorazione artigianale ad una industriale di serie, che i salari crescevano e pertanto i bisogni non erano più solo rivolti a soddisfare le necessità ma indotti, l’acquisto di questi ultimi pose i consumatori nella ricerca di azioni che permettessero di attuare praticamente, tali tutele.
La tutela del consumatore possiamo definirla come quella pratica messa in atto dai consumatori  negli Stati Uniti, primo paese tra quelli industrializzati a porla in atto, che permette di essere tutelati dopo un acquisto. Diciamo che quando i beni divengono di consumo di massa e prodotti appunto di serie e non essendo a quei tempi ancora uso parlare di qualità, i difetti o le frodi, potevano in ogni momento rappresentare un danno non irrilevante per il consumatore talvolta non solo da un punto di vista economico ma anche e soprattutto come danno fisico irreparabile (parliamo di acquisto dei primi macchinari sia agricoli che le prime automobili o di partite di cibi avariati). Iniziano appunto negli Stati Uniti a crearsi le prime associazione di consumatori, 1899 la National Consumer League, nel 1914 la Federal Trade Commision e nel 1928 la Consumer Union, il cui comune denominatore è rappresentato dal fatto che come i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge, lo sono così di fronte al mercato (Ralph Nader). Negli Stati Uniti pertanto la tutela del consumatore rappresenta un vero baluardo del proprio sistema giuridico e sempre di più vengono sacrificati gli interessi economici dei grandi gruppi industriali per rispettare un diritto collettivo (Class action). In questo modo si cerca di eliminare eventuali ostacoli al buon andamento del libero mercato in cui si cerca di porre sullo stesso piano etico chi produce e chi consuma!!!.
Cosa è avvenuto in Europa come tutela dei consumatori?
In Europa negli anni cinquanta le prima nazioni che adottarono criteri analoghi a quelli americani furono nell’ordine l’Inghilterra, la Danimarca, la Svezia, la Francia e la Germania. L’Italia?
L’Italia in tema di tutela al consumo è arrivata per ultima, il ns. ordinamento giuridico prevedeva già nel suo corpo legislativo, il recesso del compratore sotto tutte le varie forme, la garanzia di legge quella per i vizi occulti nonché gli obblighi del venditore nei confronti del compratore, ma strumenti atti a tutelare giuridicamente il consumatore nei confronti di un potere economico più forte e cioè del produttore inteso come industria, ancora no. L’Italia appunto in tema di strumenti di tutela del consumatore ha adottato la “Carta dei Servizi”con direttiva del 27 gennaio 1994 (D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale 22/02/1994 n° 43) che rappresenta una sorta di codice etico  e deontologico specialmente per chi eroga un servizio di pubblica utilità nei confronti dei consumatori. Nella Carta dei Servizi chi appunto eroga un servizio ne dichiara anche le modalità, i termini e gli obbiettivi che si è prefissato di raggiungere, compreso quel termine la “qualità” che in assenza di appropriati indici di rilevazione è di difficile misurazione da parte del singolo consumatore per tutta una serie di cosiddette “asimmetrie informative del mercato di riferimento” che non per metterebbero appunto al singolo di avere una visione d’insieme del fenomeno e quindi si troverebbe in una posizione contrattuale più debole.
Ma la vera rivoluzione nel campo della tutela ed aggiungerei dei diritti dei consumatori si è avuta con l’adozione della Class Action.
La Class Action è un’azione legale derivante dal diritto anglosassone, che permette al singolo di chiedere ad un tribunale di essere autorizzato ad adire legalmente per sé e per tutti coloro che si trovano nella medesima situazione. Trattasi di uno strumento che consente a tutti i soggetti che abbiano subito un medesimo danno di beneficiare dell’attività processuale condotta da un soggetto (lead  rapresentation ) anche nell’interesse di altri. E chiaro a tutti che in questo modo si cerca appunto di creare giuridicamente un corpo unico di soggetti che hanno subito uno stesso danno, riducendo economicamente il costo processuale e permettendo sempre ad un unico soggetto la rappresentanza degli altri anche se non fisicamente presenti. Anche il ns.ordinamento ha iniziato nel 2004, ad adottare la Class Action, come strumento di tutela dei consumatori.
Le differenze tra i due istituti sono:
Negli Stati Uniti sempre più frequentemente si sacrificano gli interessi economici della grande industria, pur di assicurare il rispetto dei diritti della collettività. In Italia, il nuovo regime giuridico previsto, sarà capace di fare ciò?. La class action americana parte da un presupposto giuridico ben solido nel suo ordinamento; esiste infatti per le Corti americane la possibilità di procedere all’imposizione di  un “punitive damage”. Si tratta in pratica della possibilità di condannare i grossi gruppi industriali al pagamento di una somma a favore dei querelanti ben maggiore del reale danno subito; tale condanna da un lato ha lo scopo di porre rimedio alle sofferenze morali e materiali dei consumatori lesi e dall’altro di garantire un monito efficace ad evitare nuovi comportamenti fraudolenti.
E’ pertanto un’arma micidiale nelle mani del consumatore. Coniugata altresì con la possibilità per i querelanti di pagare le parcelle dei propri avvocati attraverso una percentuale (di solito cospicua) dei risarcimenti stabili dalle corti, ecco dunque ristabilito, almeno processualmente, il rapporto tra grande impresa e consumatore, altrimenti squilibrato a favore della prima. E’ evidente infatti che questo sistema giuridico stimola i legali americani ad essere davvero dalla parte del consumatore poiché il successo del proprio cliente rappresenta la loro fortuna economica. Di tanto ne è prova il fatto che negli Stati Uniti esistono numerosi e famosi studi legali che si occupano solo di questo tipo di azioni e sono sempre sulle tracce di comportamenti in danno dei consumatori, andando pertanto a stimolare questi ultimi anche quando per ignoranza e disinteresse non hanno avuto percezione del danno subito.
La class action italiana presenta molte affinità con quella americana, tuttavia manca della portata più devastante in termini di offesa al patrimonio delle società imprenditrici che si sono rese responsabili di comportamenti fraudolenti verso i consumatori. Come in America, anche in Italia sarà possibile conferire all’azione esercitata da uno o più soggetti della collettività la natura di class action; ciò verrà fatto mediante un apposito giudizio di ammissibilità il quale, se si risolverà con esito positivo, darà vita ad un sistema di pubblicità dell’azione, affinché chiunque tra i consumatori sia stato leso dal medesimo comportamento, possa aderirvi. All’esito del giudizio dunque, qualora venga riconosciuto il comportamento fraudolento, contestato all’impresa chiamata al cospetto dei giudici, la condanna emessa avrà efficacia per tutti i consumatori che avranno aderito all’azione. Ma di che entità sarà la condanna? Il Giudice italiano potrà condannare una grande azienda od una multinazionale alla restituzione del maltolto, oltre al rimborso delle spese legali; cosicché se il consumatore si sarà trovato addebitato per un’utenza, un costo non dovuto pari a qualche euro, grazie all’azione esercitata potrà ottenere risarcita tale somma e magari con gli interessi?.
E’ indubbio che lo spirito che anima la nostra class action è ben diverso da quello che ha portato alle battaglie legali americane; all’interno del sistema congegnato dal nostro legislatore manca del tutto la valutazione delle maggiori responsabilità che esistono a carico di chi propone servizi ai consumatori, manca pertanto l’applicazione del binomio secondo cui maggiore forza comporta maggiori responsabilità. Del resto i più illustri commentatori giuridici italiani si sono subito affannati a stabilire che il criterio del “punitive damage” è non solo sconosciuto al nostro sistema giuridico, ma addirittura contrario ai principi generali del nostro ordinamento che invece si basa sul concetto di ripristino dell’integrità violata,  mediante un comportamento fraudolento
Pertanto la class action italiana concretamente potrà arrecare qualche fastidio ai grossi gruppi industriali, ma non avrà l’efficacia deterrente che invece ha negli Stati Uniti. In Italia, ci sarà la volontà di porre sullo stesso piano economico giuridico che produce e chi consuma, oppure prevarranno logiche di mercato diverse e quando parlo di mercato quello italiano si pone quasi sempre su posizioni di poca apertura alle normative di salvaguardia del consumatore visto come una collettività?
Diciamo che se nel resto del mondo industrializzato, il singolo facente parte di un insieme più vasto che rappresenta appunto il mercato, viene considerato e rispettato perché è colui che con i propri comportamenti può influenzare il mercato stesso da noi questo concetto è ancora poco sentito è quasi sempre dove vivono forti interessi corporativi di categoria si preferisce fare cartello, che non rischiare una sana competizione.

Antonio Buongiorno

L’argomento sin qui trattato potrebbe essere di più ampia portata, ma non ne ho lo spazio, di seguito alcuni indirizzi utili per chi volesse saperne di più sui propri diritti:

 Associazione dei consumatori:

www.Altroconsumo.it

 Difesa dei consumatori:

www.avvocatideiconsumatori.it

 www.codacons.it


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