aggiornato il 19/05/2012

Famiglia italiana

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Assumere un collaboratore domestico

Assumere un collaboratore domestico

Roma, 15 febbraio 2012, ore 8.57

Assunti per la cura della propria abitazione o per l’assistenza agli anziani, i lavoratori domestici sono diventati una categoria di lavoro molto diffusa. Come comportarci in caso di assunzione. L’obbligo di legge prevede adempimenti per entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, in base alla nazionalità della persona da assumere.
Cosa fare in caso di lavoratore italiano o della Comunità europea
Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico italiano o comunitario, anche se non è iscritto nelle liste di collocamento, concordando gli elementi del rapporto di lavoro ossia l’orario di lavoro, la retribuzione e le ferie. Da parte sua il collaboratore dovrà solo fornire un proprio documento di identità valido, il codice fiscale e la tessera sanitaria. Il datore deve comunicare il contratto di lavoro all’INPS territorialmente competente per l’apertura della posizione assicurativa e il calcolo dei contributi che trimestralmente vanno versati in favore del lavoratore domestico. In caso di collaboratore minorenne, ma che abbia compiuto i 16 anni, occorre presentare anche il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dalla ASL e l’autorizzazione al lavoro firmata dai genitori e vidimata dal Sindaco del Comune di residenza.
Cosa fare in caso di lavoratore extracomunitario già residente in Italia
Il datore di lavoro, avuto il permesso di soggiorno dal futuro collaboratore, deve trasmettere online all’INPS competente per territorio la Comunicazione obbligatoria di assunzione, ex modello Q che non esiste più dal 15 novembre 2011. Se il permesso di soggiorno è valido, si può assumere direttamente il lavoratore, concordando il contratto di lavoro.

Cosa fare se il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato in Italia
L’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari è regolato da quello che in gergo è chiamato Decreto Flussi che ogni anno stabilisce il numero massimo di permessi di lavoro da concedere. Perciò il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso, per poi presentare domanda di nulla osta al lavoro entro le scadenze indicate. La domanda di nulla osta di presenta online dal sito del Ministero dell’interno. Non c’è più l’obbligo della spedizione postale. Successivamente, il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nulla osta vale 6 mesi. In caso di impedimento, il datore di lavoro può delegare per questo appuntamento il coniuge, i figli o altro parente in linea diretta o collaterale entro il 3° grado. La delega deve essere scritta e indicare l’esatto motivo dell’impedimento. Nulla osta e contratto di soggiorno firmato vengono poi trasmessi telematicamente dallo Sportello Unico all’Autorità diplomatico - consolare italiana del Paese del futuro collaboratore che in questo modo otterrà il visto di ingresso precedentemente richiesto. Il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore domestico che arriva da un Paese extracomunitario tutto quanto stabilito nel decreto flussi e nel contratto di soggiorno per ciò che attiene alle ore settimanali di lavoro, al reddito annuo, all’alloggio, alle spese di viaggio. Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia, il lavoratore deve recarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e la richiesta di permesso di soggiorno da inviare con raccomandata alla Prefettura. Sarà poi convocato dalla Questura per la consegna del permesso di soggiorno.
Se il lavoratore extracomunitario già assunto deve rinnovare il permesso di soggiorno
Per il lavoratore extracomunitario il contratto di soggiorno per lavoro, stipulato con il datore di lavoro, è un obbligo sia per instaurare un nuovo rapporto di lavoro, sia per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Oscar Rafone


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